| 1 |
Lavori in quota – Verifiche di resistenza |
Deve essere preventivamente verificato che le superfici abbiano resistenza sufficiente per la praticabilità e che possano sostenere il peso delle persone e dei materiali. |
Articolo 148 - Lavori speciali 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti: Art. 148: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] |
| 2 |
Lavori in quota |
In caso la resistenza della copertura non sia sufficiente, devono essere adottati gli apprestamenti necessari: tavole sopra le orditure o realizzazione di camminamenti, sottopalchi o sottoponti di sicurezza, reti anti caduta, uso di DPI di 3 categoria anti caduta. |
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali 1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’ALLEGATO XVIII. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 122: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] |
| 3 |
Scavi – Perimetro |
Il perimetro dello scavo deve essere protetto dal rischio di caduta al suo interno mediante parapetti. |
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento 5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 118: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] |
| 4 |
Opere provvisionali o protezioni – PIMUS |
Nell’uso di ponteggi deve essere sempre redatto il Pi.M.U.S. (piano Montaggio uso e smontaggio) che deve essere comprensivo del disegno esecutivo specifico per il ponteggio in uso. |
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 136, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)]• Art. 136, co. 7, 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] |
| 37 |
Opere provvisionali o protezioni - Misure anti-scivolamento |
Si prescrive di adottare tutte le misure affinché gli elementi di appoggio non scivolino, montare appropriatamente tutti gli elementi per evitare spazi vuoti pericolosi fra gli stessi e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. |
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; […] e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. |
Art. 136, co. 4: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)] |
| 6 |
Opere provvisionali o protezioni – Montaggio Ponteggio |
Assicurarsi che le operazioni di montaggio e smontaggio di un ponteggio siano supervisionate da un preposto adeguatamente formato ed eseguite da personale formato adeguatamente sulle operazioni previste. |
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 136, co. 6: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)]• Art. 136, co. 7: arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] |
| 7 |
Opere provvisionali fuori schema |
Si prescrive di redigere il PIMUS relativo al ponteggio in essere, completo di disegno esecutivo e calcolo strutturale. |
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 126: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] • Art. 127: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)] • Art. 128, co. 1 :arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] • Art. 136, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)] |
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Opere provvisionali o protezioni – Deposito di materiali |
Si prescrive di liberare le impalcature dal materiale ivi depositato per consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento dei lavori. |
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 124: arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] • Art. 124: arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro [Art. 160, co. 1, lett. c)] |
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Opere provvisionali o protezioni – Mantovana |
Provvedere l’installazione di mantovana in corrispondenza di zone di transito |
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante. |
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 129, co. 3: arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] |
| 10 |
Opere provvisionali o protezioni – Messa a terra |
Realizzare idonea messa a terra dell’opera provvisionale ( si ricorda che entro 30 gg dalla messa in esercizio si deve trasmettere all’Inail la certificazione dell’impianto elettrico e della messa a terra ai sensi del DPR 462/01) |
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi. DPR 462/01 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.) |
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 210, co. 5: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)] |